FAQ

Quali sono i debiti che rientrano nella pace fiscale/saldo e stralcio?
La pace fiscale/saldo e stralcio si applica ai debiti per imposte e contributi previdenziali risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Nello specifico, la pace fiscale si applica:


  • per i rapporti con l’Erario, alle (i) imposte dichiarate e non versate e alle (ii) imposte derivanti da meri errori materiali nella compilazione delle dichiarazioni (accertati ex art. 36-bis del D.p.r. n. 600/73 e art. 54-bis D.p.r. n. 633/72);
 
  • per i rapporti con INPS e Casse previdenziali, ai contributi dovuti alla Casse previdenziali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS diversi da quelli derivanti da accertamenti. Si tratta, fondamentalmente, di (i) contributi fissi non versati a seguito dell’iscrizione a una specifica gestione o di (ii) contributi dichiarati e non versati relativi a soggetti che hanno regolarmente presentato domanda di iscrizione alla Gestione.
I bolli auto e le multe stradali rientrano nella pace fiscale/saldo e stralcio?
La pace fiscale/saldo e stralcio non si applica alle multe stradali e ai bolli auto.
Le imposte comunali (Imu, Tari, Tarsu) rientrano nella pace fiscale/saldo e stralcio?
La pace fiscale/saldo e stralcio non si applica alle imposte comunali.
Il canone RAI rientra nella pace fiscale/saldo e stralcio?
La pace fiscale/saldo e stralcio non si applica al canone RAI.
Quali sono i carichi definibili con la pace fiscale/saldo e stralcio?
I carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
La pace fiscale/saldo e stralcio si applica alle Società?
La pace fiscale/saldo e stralcio si applica alle sole persone fisiche. Le società sono escluse.
 
Le società sono state escluse dal momento che esistono specifiche norme, tra l’altro, migliorate con
l’emanazione delle disposizioni previste dalla L. n. 155/17 per la riforma organica delle procedure concorsuali
di cui al regio decreto n. 267/42 e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui
alla L. n. 3/12, nonché per la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie.
Per capire se il mio debito rientra tra quelli affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 devo guardare la data di notifica della cartella o quella in cui i carichi presenti nella cartella sono stati affidati all'agente della riscossione?
È necessario fare riferimento alla data in cui i carichi presenti nella cartella sono stati affidati all’agente della riscossione e non alla data di notifica della cartella di pagamento.
Sono previsti limiti al valore dei carichi affidati all'Agente della riscossione?
La pace fiscale/saldo e stralcio non pone limiti al valore dei carichi affidati all’agente della riscossione.
Con la pace fiscale/saldo e stralcio sono definibili gli avvisi bonari?
La pace fiscale/saldo e stralcio si riferisce a debiti delle persone fisiche risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Non sono, pertanto, definibili gli avvisi bonari.
Posso aderire alla pace fiscale/saldo e stralcio se non ho mai dichiarato nulla?
La pace fiscale/saldo e stralcio non si applica a chi non ha mai dichiarato nulla.
L'adesione alla pace fiscale/saldo e stralcio sospende gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data della presentazione?
L’adesione alla pace fiscale/saldo e stralcio sospende, fino al 30 novembre 2019, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione. In questo caso, le somme già versate:
 
  • restano definitivamente acquisite dall’Agente della riscossione e non sono rimborsabili;
 
  • ai fini della determinazione dell’importo da versare per aderire alla pace fiscale, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi, nonché di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Ho saltato il pagamento delle rate della Definizione agevolata 2000/17 prevista dal D.L. n. 148/2017 convertito dalla Legge n. 172/2017 (cd. Rottamazione bis).Posso aderire alla pace fiscale?
Sì, è possibile aderire alla pace fiscale/saldo e stralcio anche in caso di adesione alla Rottamazione bis e/o alla Rottamazione ter. In questo caso: 
 
  • le somme già versate restano definitivamente acquisite dall’Agente della riscossione e non sono rimborsabili;
 
  • ai fini della determinazione dell’importo da versare per aderire alla pace fiscale/saldo e stralcio, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi, nonché di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Come posso aderire alla pace fiscale/saldo e stralcio?
L’art. 1 comma 189 L. 145/2018 stabilisce che per aderire alla pace fiscale/saldo e stralcio è necessario presentare un’opposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicata dall’Agente della riscossione sul proprio sito internet entro il 30 aprile 2019.
Devo pagare in un'unica soluzione oppure posso rateizzare?
Il termine per pagare la prima o unica rata è fissato dal legislatore al 30 novembre 2019.
È possibile pagare in un’unica soluzione o fino a un massimo di 5 rate.
Le rate sono pari a il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15 per cento Con scadenza il 31 luglio 2021.
Che succede se non pago l'intero importo o le rate entro le scadenze prestabilite?
Il versamento delle somme dovute è uno degli elementi fondamentali della pace fiscale/saldo e stralcio.
Il mancato pagamento determina l'impossibilità di estinguere il relativo, il quale viene riaffidato in riscossione.
Chi ha un Isee superiore a euro 20.000 può aderire alla pace fiscale/saldo e stralcio?
L’Isee superiore a 20.000 euro non permette di aderire alla pace fiscale/saldo e stralcio.
La separazione dei beni rileva ai fini del calcolo dell'Isee?
La separazione dei beni non rileva ai fini del calcolo dell’Isee che guarda al nucleo familiare nel suo complesso. Due coniugi, non legalmente separati, formano sempre un unico nucleo familiare. Quindi, nella DSU/Isee va effettuato il cumulo dei redditi di entrambi.
Gli eredi del defunto possono aderire alla pace fiscale?
Sì, la pace fiscale/saldo e stralcio si applica anche agli eredi del defunto posto che con l’accettazione dell’eredità essi rispondono fiscalmente dei suoi debiti (solo imposte e non sanzioni che non sono invece trasmissibili).
Gli adeguamenti agli studi di settore rientrano nell'ambito della pace fiscale/saldo e stralcio?

La pace fiscale/saldo e stralcio non si applica agli adeguamenti agli studi di settore.

I diritti annuali della camera di commercio rientrano nell'ambito di applicazione della pace fiscale/saldo e stralcio?

La pace fiscale/saldo e stralcio non si applica ai diritti annuali della camera di commercio.

Le spese processuali rientrano nell'ambito di applicazione della pace fiscale/saldo e stralcio?

La pace fiscale/saldo e stralcio non si applica alle spese processuali.

Dove trovare i moduli per aderire alla pace fiscale/saldo e stralcio?

I moduli per presentare la domanda di adesione alla pace fiscale/saldo e stralcio sono pubblicati sul sito dell’Agenzia delle entrate Riscossione (www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/saldo-e-stralcio/saldo-e-stralcio-presenta-la-domanda/) e sul sito della Riscossione Sicilia S.p.A. (https://www.riscossionesicilia.it/index.php/nuova-definizione-con-il-saldo-e-stralcio-dei-debiti-introdotto-dalla-legge-di-bilancio-2019).

Che succede dopo che ho presentato la domanda di adesione alla pace fiscale/saldo e stralcio?

Entro il 31 ottobre 2019, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la domanda l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell’estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data, l’agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti prescritti o la presenza nella predetta domanda di debiti che non rientrano nella pace fiscale/saldo e stralcio e la conseguente impossibilità di estinguere il debito.

Al seguente link è possibile trovare un’utile tavola sinottica: https://www.riscossionesicilia.it/index.php/saldo-e-stralcio-legge-di-bilancio-2019-tavola-sinottica.

Quale è l'Isee che rileva ai fini della presentazione della domanda di adesione alla pace fiscale/saldo e stralcio?

L’Isee che rileva ai fini dell’adesione alla pace fiscale/saldo e stralcio è quello che risulta a seguito della compilazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) valida al momento della presentazione della domanda di adesione. Ricordiamo che la DSU presentata nel 2018 è valida fino al 15 gennaio 2019; per cui se la domanda viene presentata dopo tale data è necessario compilare una nuova DSU.

Ricordiamo, inoltre, che il contribuente potrà richiedere l’Isee corrente (ossia un Isee aggiornato ai redditi e trattamenti degli ultimi 12 mesi) se si sono verificate rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi come per esempio la perdita, sospensione, riduzione dell'attività lavorativa.

Se rientro tra i soggetti sovraindebitati cosa devo fare?

I soggetti sovraindebitati di cui alla Legge n. 3 del 2012, devono compilare i moduli pubblicati sul sito dell’agente della riscossione allegando alla domanda copia conforme del decreto di apertura della liquidazione previsto dall’articolo 14-quinquies della medesima legge 27 gennaio 2012, n. 3, ossia il decreto con cui il giudice dichiara aperta la procedura di liquidazione.

I moduli per presentare la domanda di adesione alla pace fiscale/saldo e stralcio sono pubblicati sul sito dell’Agenzia delle entrate Riscossione (www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/saldo-e-stralcio/saldo-e-stralcio-presenta-la-domanda/) e sul sito della Riscossione Sicilia S.p.A. (https://www.riscossionesicilia.it/index.php/nuova-definizione-con-il-saldo-e-stralcio-dei-debiti-introdotto-dalla-legge-di-bilancio-2019).

Se ho un contenzioso con l'Agenzia delle entrate riscossione posso aderire alla pace fiscale/saldo e stralcio?

Sì, l’art. 1, comma 198 L. 145/2018 lo consente; per aderire è necessario assumere espressamente nel modulo di adesione l’impegno alla rinuncia a eventuali contenziosi relativi ai carichi indicati nelle cartelle interessate dalla pace fiscale/saldo e stralcio.

I moduli per presentare la domanda di adesione alla pace fiscale/saldo e stralcio sono pubblicati sul sito dell’Agenzia delle entrate Riscossione (www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/saldo-e-stralcio/saldo-e-stralcio-presenta-la-domanda/) e sul sito della Riscossione Sicilia S.p.A. (https://www.riscossionesicilia.it/index.php/nuova-definizione-con-il-saldo-e-stralcio-dei-debiti-introdotto-dalla-legge-di-bilancio-2019).