- per i rapporti con l’Erario, alle (i) imposte dichiarate e non versate e alle (ii) imposte derivanti da meri errori materiali nella compilazione delle dichiarazioni (accertati ex art. 36-bis del D.p.r. n. 600/73 e art. 54-bis D.p.r. n. 633/72);
- per i rapporti con INPS e Casse previdenziali, ai contributi dovuti alla Casse previdenziali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS diversi da quelli derivanti da accertamenti. Si tratta, fondamentalmente, di (i) contributi fissi non versati a seguito dell’iscrizione a una specifica gestione o di (ii) contributi dichiarati e non versati relativi a soggetti che hanno regolarmente presentato domanda di iscrizione alla Gestione.
- restano definitivamente acquisite dall’Agente della riscossione e non sono rimborsabili;
- ai fini della determinazione dell’importo da versare per aderire alla pace fiscale, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi, nonché di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
- le somme già versate restano definitivamente acquisite dall’Agente della riscossione e non sono rimborsabili;
- ai fini della determinazione dell’importo da versare per aderire alla pace fiscale/saldo e stralcio, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi, nonché di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
La pace fiscale/saldo e stralcio non si applica agli adeguamenti agli studi di settore.
La pace fiscale/saldo e stralcio non si applica ai diritti annuali della camera di commercio.
La pace fiscale/saldo e stralcio non si applica alle spese processuali.
I moduli per presentare la domanda di adesione alla pace fiscale/saldo e stralcio sono pubblicati sul sito dell’Agenzia delle entrate Riscossione (www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/saldo-e-stralcio/saldo-e-stralcio-presenta-la-domanda/) e sul sito della Riscossione Sicilia S.p.A. (https://www.riscossionesicilia.it/index.php/nuova-definizione-con-il-saldo-e-stralcio-dei-debiti-introdotto-dalla-legge-di-bilancio-2019).
Entro il 31 ottobre 2019, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la domanda l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell’estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data, l’agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti prescritti o la presenza nella predetta domanda di debiti che non rientrano nella pace fiscale/saldo e stralcio e la conseguente impossibilità di estinguere il debito.
Al seguente link è possibile trovare un’utile tavola sinottica: https://www.riscossionesicilia.it/index.php/saldo-e-stralcio-legge-di-bilancio-2019-tavola-sinottica.
L’Isee che rileva ai fini dell’adesione alla pace fiscale/saldo e stralcio è quello che risulta a seguito della compilazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) valida al momento della presentazione della domanda di adesione. Ricordiamo che la DSU presentata nel 2018 è valida fino al 15 gennaio 2019; per cui se la domanda viene presentata dopo tale data è necessario compilare una nuova DSU.
Ricordiamo, inoltre, che il contribuente potrà richiedere l’Isee corrente (ossia un Isee aggiornato ai redditi e trattamenti degli ultimi 12 mesi) se si sono verificate rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi come per esempio la perdita, sospensione, riduzione dell'attività lavorativa.
I soggetti sovraindebitati di cui alla Legge n. 3 del 2012, devono compilare i moduli pubblicati sul sito dell’agente della riscossione allegando alla domanda copia conforme del decreto di apertura della liquidazione previsto dall’articolo 14-quinquies della medesima legge 27 gennaio 2012, n. 3, ossia il decreto con cui il giudice dichiara aperta la procedura di liquidazione.
I moduli per presentare la domanda di adesione alla pace fiscale/saldo e stralcio sono pubblicati sul sito dell’Agenzia delle entrate Riscossione (www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/saldo-e-stralcio/saldo-e-stralcio-presenta-la-domanda/) e sul sito della Riscossione Sicilia S.p.A. (https://www.riscossionesicilia.it/index.php/nuova-definizione-con-il-saldo-e-stralcio-dei-debiti-introdotto-dalla-legge-di-bilancio-2019).
Sì, l’art. 1, comma 198 L. 145/2018 lo consente; per aderire è necessario assumere espressamente nel modulo di adesione l’impegno alla rinuncia a eventuali contenziosi relativi ai carichi indicati nelle cartelle interessate dalla pace fiscale/saldo e stralcio.
I moduli per presentare la domanda di adesione alla pace fiscale/saldo e stralcio sono pubblicati sul sito dell’Agenzia delle entrate Riscossione (www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/saldo-e-stralcio/saldo-e-stralcio-presenta-la-domanda/) e sul sito della Riscossione Sicilia S.p.A. (https://www.riscossionesicilia.it/index.php/nuova-definizione-con-il-saldo-e-stralcio-dei-debiti-introdotto-dalla-legge-di-bilancio-2019).