COME FUNZIONA?

SOGGETTI INCLUSI

1. Le persone fisiche con un ISEE, riferito al nucleo familiare, inferiore o uguale a € 20.000.
 
Più nel dettaglio:

• per i rapporti con l’Erario, rientrano tutte le persone fisiche (siano esse non titolari di partita Iva, professionisti, imprenditori, soci di società di persone, ecc...) per le posizioni a esse direttamente riferibili;
• per i rapporti con INPS e Casse previdenziali, rientrano:
   » lavoratori iscritti alla gestione dei lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) anche qualora l’obbligo di iscrizione abbia come presupposto la condizione di socio di società di persone o di s.r.l.; e
   » lavoratori autonomi in agricoltura, per (i) le proprie posizioni e per (ii) quelle dei propri coadiuvanti o coadiutori, che sono persone che hanno un rapporto di parentela o affinità con il lavoratore autonomo.
 
2. Le persone fisiche che alla data del 30.4.19 hanno aperto la procedura di liquidazione della norma cd. salva suicidi da sovraindebitamento di cui all’articolo 14-ter della L. n. 3/12; è la norma che prevede la liquidazione di tutto il patrimonio del debitore.

SOGGETTI ESCLUSI

Le società sono state escluse dal momento che esistono specifiche norme, tra l’altro, migliorate con l’emanazione delle disposizioni previste dalla L. n. 155/17 per la riforma organica delle procedure concorsuali di cui al regio decreto n. 267/42 e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla L. n. 3/12, nonchè per la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie.

IMPOSTE E CONTRIBUTI STRALCIABILI

1. Per i rapporti con l’Erario:

• Irpef e relative addizionali;

• Imposte sostitutive (es. regimi minimi/forfettari);

• Irap;

• Iva;

• Ritenute.

2. Per i rapporti con INPS e Casse previdenziali, contributi previdenziali.

3. Il Decreto Crescita ha stabilito che i contributi dovuti alle casse previdenziali professionali possano essere oggetto di saldo e stralcio a condizione che la cassa di riferimento abbia emanato un’apposita delibera. Tale delibera deve, entro il 16 settembre 2019, essere:

• pubblicata nel sito internet istituzionale;
• comunicata all’agente della riscossione mediante PEC.

PENDENZE INCLUSE

Ruoli affidati all’Agente della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2017 relativi a:
• per i rapporti con l’Erario, (i) imposte dichiarate e non versate o (ii) imposte derivanti da meri errori materiali nella compilazione delle dichiarazioni (accertati ex art. 36-bis del D.p.r. n. 600/73 e art. 54-bis D.p.r. n. 633/72);
• per i rapporti con INPS e Casse previdenziali, contributi dovuti alla Casse previdenziali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS diversi da quelli derivanti da accertamenti. Si tratta, fondamentalmente, di (i) contributi fissi non versati a seguito dell’iscrizione a una specifica gestione o di (ii) contributi dichiarati e non versati relativi a soggetti che hanno regolarmente presentato domanda di iscrizione alla Gestione.

ISEE

1. L’ISEE viene compilato e presentato all’INPS come qualunque altro ISEE. L’ Agente della riscossione e l’INPS dialogheranno tra di loro per verificare la presenza dell’ISEE e il limite di soglia.
2. L’Agente della riscossione, in collaborazione con AdE e GdF, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati, nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi.

TERMINI

1. Il soggetto che vuole aderire deve presentare apposita richiesta (su modulo predisposto dall’Agente della riscossione) entro il 30.4.19.

 
Il Decreto Crescita ha prorogato fino al 31 luglio 2019 la possibilità di accedere alla pace fiscale/saldo e stralcio per le cartelle che non hanno formato oggetto di adesione entro il 30 aprile 2019 alla cd. Rottamazione-ter o alla pace fiscale/saldo e stralcio stessa.

 

2. L’Agente della riscossione comunica entro il 31.10.19 il risultato della verifica sui presupposti per l’adesione e:

• nel caso di verifica positiva, l’Agente della riscossione comunica l’importo da versare;

• in caso di mancata adesione:

» il soggetto viene riammesso alla Rottamazione ter, ove sussistano i requisiti; o

» viene riattivata la riscossione ordinaria nel caso in cui non sussistano i requisiti per la Rottamazione ter.

MODALITÀ E CONSEGUENZE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. La definizione prevede lo stralcio di sanzioni e interessi di mora come per la Rottamazione ter e il pagamento in misura ridotta:
di quota capitale (imposte o contributi) e interessi affidati all’agente della riscossione; e
dell’aggio di riscossione.
 
2. Il pagamento in misura ridotta dei contributi impatta direttamente sulla posizione assicurativa di chi aderisce alla definizione agevolata. La parte di contributi che non viene pagata, pertanto, non è considerata ai fini contributivi.
 
3. Le persone fisiche (diverse da quelle sovraindebitate; ovverosia quelle con ISEE non superiore a € 20.000) versano le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi e l’aggio di riscossione riparametrato, in misura pari al:
• 16% se hanno un ISEE non superiore a € 8.500,00;
• 20% se hanno un ISEE tra € 8.500,00 ed € 12.500,00;
• 35% se hanno un ISEE tra € 12.500,00 ed € 20.000,00.
 
4. Le persone fisiche sovraindebitate versano le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi e l’aggio di riscossione riparametrato, in misura pari al 10%.

TEMPISTICHE DEI VERSAMENTI

I versamenti possono essere eseguiti:
• in un’unica soluzione il 30.11.19; o
• in 5 rate (35% nel 2019, 35% nel 2020 e 30% nel 2021) in data:
   » 30.11.19 per il 35% dell’importo da versare;
   » 31.3.20 per il 20%;
   » 31.7.20 per il 15%;
   » 31.3.21 per il 15%;
   » 31.7.21 per il 15%.

SPORTELLO DEL CONTRIBUENTE

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