COME FUNZIONA?
SOGGETTI INCLUSI
• per i rapporti con l’Erario, rientrano tutte le persone fisiche (siano esse non titolari di partita Iva, professionisti, imprenditori, soci di società di persone, ecc...) per le posizioni a esse direttamente riferibili;
• per i rapporti con INPS e Casse previdenziali, rientrano:
» lavoratori autonomi in agricoltura, per (i) le proprie posizioni e per (ii) quelle dei propri coadiuvanti o coadiutori, che sono persone che hanno un rapporto di parentela o affinità con il lavoratore autonomo.
SOGGETTI ESCLUSI
IMPOSTE E CONTRIBUTI STRALCIABILI
1. Per i rapporti con l’Erario:
• Irpef e relative addizionali;
• Imposte sostitutive (es. regimi minimi/forfettari);
• Irap;
• Iva;
• Ritenute.
2. Per i rapporti con INPS e Casse previdenziali, contributi previdenziali.
3. Il Decreto Crescita ha stabilito che i contributi dovuti alle casse previdenziali professionali possano essere oggetto di saldo e stralcio a condizione che la cassa di riferimento abbia emanato un’apposita delibera. Tale delibera deve, entro il 16 settembre 2019, essere:
• pubblicata nel sito internet istituzionale;
• comunicata all’agente della riscossione mediante PEC.
PENDENZE INCLUSE
ISEE
TERMINI
1. Il soggetto che vuole aderire deve presentare apposita richiesta (su modulo predisposto dall’Agente della riscossione) entro il 30.4.19.
Il Decreto Crescita ha prorogato fino al 31 luglio 2019 la possibilità di accedere alla pace fiscale/saldo e stralcio per le cartelle che non hanno formato oggetto di adesione entro il 30 aprile 2019 alla cd. Rottamazione-ter o alla pace fiscale/saldo e stralcio stessa.
2. L’Agente della riscossione comunica entro il 31.10.19 il risultato della verifica sui presupposti per l’adesione e:
• nel caso di verifica positiva, l’Agente della riscossione comunica l’importo da versare;
• in caso di mancata adesione:
» il soggetto viene riammesso alla Rottamazione ter, ove sussistano i requisiti; o
» viene riattivata la riscossione ordinaria nel caso in cui non sussistano i requisiti per la Rottamazione ter.
MODALITÀ E CONSEGUENZE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
• di quota capitale (imposte o contributi) e interessi affidati all’agente della riscossione; e
• 16% se hanno un ISEE non superiore a € 8.500,00;
• 20% se hanno un ISEE tra € 8.500,00 ed € 12.500,00;
• 35% se hanno un ISEE tra € 12.500,00 ed € 20.000,00.